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Rassegna Stampa

L’imponibilità delle spese d’accesso

Fonte: Fisco oggi

Confermata la tassabilità delle somme corrisposte agli specialisti ambulatoriali per coprire i costi di viaggio, in caso di spostamento fuori comune degli stessi, perché diverse dalle indennità di trasferta

Con la sentenza n. 12075 del 6 maggio 2024, la Corte di cassazione torna ad affrontare il tema della tassabilità di quei particolari emolumenti, le “spese di accesso”, che vengono corrisposti ai medici convenzionati in funzione degli spostamenti che i professionisti compiono dal comune di residenza al luogo di lavoro. I giudici di legittimità, confermando un orientamento ormai consolidato, affermano che il rimborso di tali spese, previsto dall’articolo 35 del Dpr n. 271/2000, deve essere ricompreso tra “le somme a qualunque titolo percepite” in relazione al rapporto di lavoro dipendente, soggette a imposizione fiscale, essendo ontologicamente diverse dalle “indennità percepite per le trasferte” (articolo 51, comma 5, Tuir). Esse consistono in spostamenti temporanei – intervenuti su richiesta e nell’interesse del datore di lavoro – dal luogo in cui la prestazione lavorativa viene ordinariamente effettuata a quello richiesto dal datore, necessariamente individuato in comune diverso.

Il caso controverso
La controversia in commento origina dal diniego opposto dall’Agenzia a una istanza di rimborso formulata da un medico, specialista ambulatoriale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale presso un’Asl di Roma, con cui lo stesso chiedeva il rimborso delle ritenute operate ai fini Irpef dal sostituto d’imposta e trattenute sulle somme percepite per l’anno 2016.

L’istanza veniva motivata in considerazione della natura risarcitoria e non retributiva degli emolumenti in questione, che erano stati corrisposti a titolo di rimborso di spese di viaggio, relative ad attività professionale svolta presso gli ambulatori di Anzio e Nettuno, esterni al comune di residenza del medico convenzionato.

Intervenuto il diniego dell’ufficio, il medico istante proponeva ricorso dinanzi ai giudici tributari di primo grado di Roma, che lo accoglievano. La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello dell’Amministrazione finanziaria, confermando la decisione di primo grado. I giudici d’appello ritenevano che la modalità di liquidazione forfettaria dei rimborsi, ancorata a parametri oggettivi collegati agli spostamenti, non facesse venir meno la natura risarcitoria – e non reddituale – degli emolumenti in esame, i quali non costituivano, pertanto, reddito imponibile.

Avverso la sentenza di secondo grado del giudizio, l’ufficio proponeva ricorso per cassazione invocando la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dei commi 1, 2, lettera d) e 5 dell’articolo 51 del Dpr n. 917/1986, in quanto la Ctr avrebbe dovuto affermare che le somme corrisposte ai medici specialisti ambulatoriali a titolo di rimborso delle spese di viaggio hanno natura retributiva e non risarcitoria e, per l’effetto, che sono assoggettabili a ritenuta Irpef, con conseguente inesistenza del diritto del contribuente a ottenere il rimborso delle ritenute.

La decisione della suprema Corte
Con la sentenza in commento, i giudici della Cassazione ritengono che nel caso di specie si verta in tema di indennità corrisposte al medico per svolgere attività di ambulatorio al di fuori del proprio comune di residenza, fattispecie differente da quella della trasferta comandata al di fuori del comune della sede di lavoro; pertanto, i giudici ritengono che debba darsi continuità all’orientamento recentemente espresso dalla suprema Corte (cfr Cassazione, pronunce nn. 2124, 2126 e, 2184, tutte del 2024), secondo cui il rimborso delle spese di accesso è ontologicamente diverso dalle “indennità percepite per le trasferte”, le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, spostamenti intervenuti su richiesta e nell’interesse del datore di lavoro. Ne discende che il principio di onnicomprensività, previsto dall’articolo 51, comma 1, del Tuir comporta che tale voce, non essendo riconducibile alla previsione contenuta nel comma 5 dello stesso articolo 51, debba essere ricompresa tra “le somme a qualunque titolo percepite” in relazione al rapporto di lavoro dipendente e, pertanto, soggetta a imposizione fiscale.

Osservazioni
Con la sentenza in esame, i giudici di legittimità tornano sul dibattuto tema della imponibilità delle somme, definite “spese di accesso”, che vengono corrisposte ai medici convenzionati, in funzione degli spostamenti che il lavoratore compie dal comune di residenza alla sede di lavoro collocata fuori dal comune di residenza.

I giudici hanno confermato che il rimborso delle spese di accesso, previsto dall’articolo 35 del Dpr n. 271/2000, il quale prevede la corresponsione di un rimborso delle spese di accesso, rimborso determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica, è ontologicamente diverso dalle “indennità percepite per le trasferte” di cui all’articolo 51, comma 5, del Tuir.

I giudici di legittimità, nella pronuncia in commento, tengono ben distinte tali spese da quelle dei “trasfertisti occasionali”.

E infatti, la suprema Corte, con pronunce recenti (cfr Cassazione nn. 8489/2020, 6816/2023 e 15731/2023), ha individuato la natura non reddituale degli emolumenti, ritenuti non costituenti reddito imponibile, purché percepiti a titolo di rimborso spese: in particolare è stato affermato che “il rimborso delle spese di trasferta ex art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986, può essere analitico, se ancorato agli esborsi, per vitto, alloggio e viaggio, effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati dal dipendente, ovvero forfettario, se operato attraverso il riconoscimento di una provvista di denaro per sostenere le spese di vitto e alloggio, con la conseguenza che, mentre nel primo caso il rimborso non determina alcuna tassazione in capo al dipendente, nel secondo l’importo che oltrepassi il limite massimo previsto dall’art. 51 cit. concorre alla formazione del reddito di lavoro“.

Con differenti decisioni la Corte di cassazione si è pronunciata in merito alla effettiva natura di tali indennità, precisando che le somme corrisposte per spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento dell’incarico di medico specialista presso gli ambulatori esterni al comune di residenza vengono percepite a titolo di rimborso spese, sicché hanno funzione restitutoria e di ripristino del patrimonio del prestatore d’opera e non sono assimilabili alla retribuzione, né assoggettabili a imposta (articoli 48 del Dpr n. 597/1973, e 48 del Tuir), poiché la loro quantificazione è determinata non con criterio forfettario, ossia sganciata dall’effettivo esborso sostenuto dal prestatore d’opera, ma con specifica parametrazione al chilometraggio percorso e al costo del carburante rilevato (cfr Cassazione nn. 6793/2015 e 30624/2021).

Tali precedenti giurisprudenziali risultano peraltro tutti calibrati sulla previsione di cui al citato comma 5 dell’articolo 51 del Tuir, che riguarda i “trasfertisti occasionali” e prevede la non imponibilità, in tutto o in parte, delle “indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale.

In conclusione, si può affermare che sembra consolidarsi una impostazione giurisprudenziale che tende a riconoscere la massima vis espansiva al principio di onnicomprensività previsto dall’articolo 51, comma 1, del Tuir, per cui tutte “le somme a qualunque titolo percepite” in relazione al rapporto di lavoro dipendente sono soggette a imposizione fiscale, a meno che non rientrino in deroga espressamente prevista dal legislatore. Nel caso in esame, le somme sono state corrisposte ai medici a titolo di rimborso delle spese per “l’accesso” agli ambulatori fuori dal comune di residenza: esse devono essere assoggettate a imposizione poiché percepite in relazione al rapporto di lavoro dipendente e non conducibili alla deroga prevista per le spese di trasferta.

Le nuove linee guida sull’Helicobacter pylori modificano l’approccio di prima linea

L’American Journal of Gastroenterology ha pubblicato una nuova linea guida sul trattamento dell’infezione da Helicobacter pylori, che infetta oltre la metà della popolazione mondiale, in gran parte in maniera asintomatica

Consigliato un trattamento più intenso e più lungo dell’infezione da Helicobacter pylori negli adulti dati i numerosi fallimenti della triplice terapia con inibitori di pompa protonica, claritromicina e amoxicillina.
La raccomandazione principale degli esperti canadesi è di allungare la durata del trattamento da 10 a 14 giorni e la quadruplice terapia: inibitore di pompa protonica, amoxicillina, metronidazolo e claritromicina. «Alcuni studi sostengono che la scelta del trattamento più adeguato dovrebbe basarsi sui test di sensibilità ai diversi agenti antibatterici e spesso tali esami non sono eseguibili con facilità, ma in loro assenza si suggerisce una scelta empirica degli antibiotici fatta in base ai dati locali di antibiotico resistenza e sui tassi locali di eradicazione.
fonte : doctornews

Linee di indirizzo di Agenas sulle Case della comunità

Le Case della Comunità (CdC) Hub sono il luogo fisico, di prossimità e di facile individuazione al quale i cittadini possono accedere per bisogni di salute che richiedono assistenza sanitaria e sociosanitaria a valenza sanitaria, e che presenta i necessari collegamenti con i servizi sociali per gli interventi socioassistenziali.

Le attività garantite dalla CdC hub riguardano assistenza al pubblico e supporto amministrativo-organizzativo ai pazienti (PUA), assistenza primaria erogata attraverso équipe multiprofessionali e continuità assistenziale, assistenza infermieristica, assistenza specialistica ambulatoriale di primo e secondo livello, assistenza domiciliare, assistenza sanitaria e sociosanitaria, punto prelievi, diagnostica di base, prenotazioni con collegamento al Centro Unico di Prenotazione (CUP) aziendale, partecipazione della Comunità e valorizzazione della co-produzione.

Per l’attuazione del modello organizzativo delle Case della Comunità (CdC) Hub previste dal Pnrr e tracciate nel DM 77/2022, Agenas ha pubblicato le Linee di indirizzo con le quali mira a definire un nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza sanitaria territoriale, stabilendo standard uniformi su tutto il territorio nazionale.

L’attività dovrà essere organizzata in modo tale da permettere un’azione d’équipe tra Medici del ruolo unico di assistenza primaria, PLS, Specialisti Ambulatoriali Interni (SAI) e dipendenti – anche nelle loro forme organizzative – Infermieri di Famiglia o Comunità (IFoC), Assistenti Sociali e altri professionisti della salute disponibili a legislazione vigente nell’ambito delle aziende sanitarie, quali ad esempio Psicologi ambulatoriali interni e dipendenti, Biologi ambulatoriali interni e dipendenti, Ostetrica/o e Professionisti dell’area della Prevenzione, della Riabilitazione e Tecnica.

Secondo gli standard del DM 77/2022, si prevede una CdC hub ogni 40.000-50.000 abitanti e CdC spoke e studi professionali dei Medici del ruolo unico di assistenza primaria e PLS tenendo conto delle caratteristiche orografiche e demografiche del territorio al fine di favorire la capillarità dei servizi e maggiore equità di accesso, in particolare nelle aree interne e rurali, nel pieno rispetto del principio di prossimità. Le CdC hub diventano le sedi di riferimento in cui effettuare tutte le attività volte a garantire un accesso ed una risposta coordinata ai bisogni della Comunità e la necessaria continuità assistenziale all’interno dei diversi programmi e percorsi di prevenzione e cura.

Nella CdC hub è garantita la:– presenza medica h 24, 7 giorni su 7, anche attraverso il servizio di continuità assistenziale; – presenza infermieristica h 24, 7 giorni su 7.
L’orario di attività articolato nell’arco delle 24 ore giornaliere permette alla CdC hub di svolgere funzioni di primo livello disponendo di competenze cliniche e strumentali adeguate a fornire risposte a situazioni di minore criticità e bassa complessità e a garantire una prima risposta sanitaria sul territorio.

Le attività garantite riguardano l’ assistenza al pubblico e il supporto amministrativo- organizzativo ai pazienti, l’ assistenza primaria erogata attraverso équipe multiprofessionali e continuità assistenziale, assistenza infermieristica, assistenza specialistica ambulatoriale di primo e secondo livello, l’assistenza domiciliare,sanitaria e sociosanitaria, punto prelievi, diagnostica di base, prenotazioni con collegamento al Centro Unico di Prenotazione (CUP) aziendale, partecipazione della Comunità e valorizzazione della co-produzione.

Per assicurare l’erogazione delle attività, la CdC hub deve avere personale medico del ruolo unico di assistenza primaria h24,  7-11 IFoC,  1 assistente sociale del Ssn;
5-8 unità di personale di supporto (sociosanitario, amministrativo); un numero congruo di ore di specialisti ambulatoriali interni e dipendenti in base ai bisogni di salute del territorio.

Le CdC hub possono ospitare forme associative e/o studi medici della medicina generale. L’assistenza sanitaria h24 è garantita da personale medico e infermieristico che dispone delle competenze professionali adeguate a fornire risposte a situazioni di minore criticità e bassa complessità e a garantire una prima risposta sanitaria sul territorio.

Inoltre,  ad ogni CdC hub afferiscono funzionalmente i Medici del ruolo unico di assistenza primaria nei modi definiti dall’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) collegati tra loro e con la CdC hub, anche attraverso la condivisione di strumenti e sistemi applicativi informatici, che permettono interscambio di informazioni allo scopo di diagnosi e cura.

Tutte le CdC spoke afferiscono funzionalmente alla CdC hub di riferimento e devono garantire la presenza medica e infermieristica h12, 6 giorni su 7, nel rispetto dei requisiti e degli standard minimi previsti dal DM 77/2022.

Gli IFoC impegnati nelle attività ambulatoriali delle CdC hub operano nell’ambito dei servizi dedicati alla cronicità per le patologie ad elevata prevalenza, quindi monitorano il percorso assistenziale, contribuendo alla programmazione delle attività anche attraverso l’utilizzo di strumenti digitali e di telemedicina e teleassistenza. Inoltre, gli IFoC forniscono assistenza infermieristica in collaborazione con tutti i professionisti presenti e con tutti i servizi aziendali.

L’assistente sociale è il professionista sociosanitario della CdC hub che agisce negli interventi di valutazione (o di rilevazione) degli aspetti sociali che influiscono sui bisogni di salute e nei percorsi integrati di presa in carico con attenzione alla persona, alla famiglia e al contesto di relazione e sociale nel quale è inserita e in rapporto all’ambiente. La figura dell’assistente sociale svolge la propria attività con la Comunità occupandosi della lettura delle risorse e delle problematiche presenti in un dato territorio nonché della promozione di risposte comunitarie e partecipate; agisce nell’organizzazione e attivazione di processi di integrazione sociosanitaria, interni ed esterni alla CdC hub. In particolare, assicura gli opportuni raccordi tra i servizi sanitari e sociosanitari ed i servizi sociali, sia a livello operativo nella costruzione di progetti personalizzati ai bisogni di salute, sia a livello organizzativo per la definizione di protocolli e percorsi che richiedono azioni congiunte tra sistema sanitario e sociosanitario e sistema sociale degli ATS/enti locali.

Quanto ai requisiti che dovranno essere garantiti in termini di strumentazione, dotazione obbligatoria per ogni CdC hub è il carrello di emergenza. Nel carrello di emergenza deve essere presente l’attrezzatura essenziale per il pronto soccorso e per la rianimazione cardiopolmonare di base (pallone autoespansibile, corredato di maschere facciali e cannule orofaringee, sfigmomanometro e fonendoscopio, laccio emostatico, siringhe e farmaci di pronto intervento, materiale per medicazione e kit per suture). Nel caso in cui vengano effettuate ricerche diagnostiche con manovre complesse, oltre alla dotazione di cui sopra, devono essere presenti: sistema di monitoraggio ECG e parametri vitali, defibrillatore semi-automatico e pulsiossimetro.

Saranno necessari momenti formativi locali e nazionali rivolti a tutti gli attori coinvolti, anche attraverso l’erogazione di crediti ECM, con lo scopo di rendere il più omogeneo possibile, pur nel rispetto delle diversità geografiche ed organizzative delle varie realtà locali, il modello organizzativo a livello nazionale. La formazione dovrà tener conto anche dell’evoluzione del contesto epidemiologico e normativo di riferimento, anche in termini di innovazione tecnologica.

fonte: quotidianosanità

Più infermieri e sempre meno medici: il dato del Ministero della Salute

Dal confronto tra il 2022 e il 2012 secondo il Ministero della Salute emerge che il Servizio sanitario nazionale ha perso oltre 10.000 unità tra ospedalieri, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e di continuità assistenziale mentre sale il numero degli infermieri che negli ultimi dieci anni sono aumentati di 7.076 unità.

Ospedalieri: 2012 > 104.618  2022> 101.827 (-2.791)

Medici di medicina generale:2012 > 45.437   2022> 39.366  (-6.071).

Pediatri (-694)

Continuità assistenziale 2012> 12.027   2022> 10.671 (-1.356).

Infermieri. nel 2012> 260.937  nel 2022> 268.013 .

Sclerosi Multipla: favorire la collaborazione tra tutti gli attori del sistema salute e migliorare la gestione e il percorso di cura. Il Manifesto

La Sclerosi Multipla solo in Italia colpisce 137.000 persone, soprattutto nella fascia più giovane della società .

Fortunatamente negli ultimi anni enormi passi avanti sono stati apportati migliorando il percorso di cura con circa 15-16 diverse terapia a media e alta efficacia; si sono affinati i meccanismi di diagnosi e compresi i processi della patogenesi anche se purtroppo non ancora le cause.

Il dialogo con il medico, infatti non è una strada senso unico: nella gestione della SM, condividere con il neurologo il proprio stile di vita, abitudini e ambizioni può aiutare ad identificare il percorso terapeutico e migliorare la qualità del percorso di cura. La strategia si chiama Processo Decisionale Condiviso ma è un’obiettivo da raggiugere in quanto, secondo un’indagine condotta da Novartis su 661 pazienti e 31 caregivers in Europa il 35% dei pazienti dichiara di non riuscire a parlare liberamente con il medico di tutti gli aspetti che riguardano la malattia, inclusi l’impatto sulle sfere più personali e intime.

Oltre ai rappresentanti di AISM, hanno contribuito alla creazione del Manifesto Sinergia Multipla la Dott.ssa Assunta Bianco – UOC Neurologia, Fondazione Policlinico Universitario ‘Agostino Gemelli, Roma; Dott.ssa Roberta Renié – Dipartimento Di Neuroscienze, Salute Mentale E Organi Di Senso. Sapienza Università di Roma; Dott. Antonio Cortese – Dipartimento delle Specialità Mediche P.O. San Filippo Neri, Roma; Dott.ssa Gina Ferrazzano – Dipartimento di Neuroscienze Umane, Sapienza Università di Roma; Dott. Antonio Ianniello – Dipartimento di Neuroscienze Umane, Sapienza Università di Roma; Dott.ssa Doriana Landi – UOSD Centro Sclerosi Multipla Fondazione PTV- Policlinico di Tor Vergata, Roma; Dott.ssa Serena Ruggieri – Dipartimento di Neuroscienze Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma con il coordinamento scientifico del Professor Claudio Gasperini – Direttore UOC di Neurologia e Neurofisiopatologia S. Camillo-Forlanini e Coordinatore del Gruppo SIN per la Sclerosi Multipla.

 

Nuovo manuale ECM: tutte le novità

In arrivo per tutti i professionisti sanitari il nuovo manuale sulla formazione continua della Commissione ECM valido per il triennio 2023-25.

Ecco le novità:

Abbuono di 30 crediti per chi nel triennio 2020-22 aveva maturato fra 121 e 150 crediti  e di 15 crediti per chi ne aveva 80 e 120.

Il dossier dev’essere congruo con la professione esercitata e coerente, cioè il percorso programmato va completato almeno al 70% senza cambi di rotta. In tal caso, arrivano 50 crediti, 30 nel triennio in cui si è progettato il dossier, 20 nel successivo.

I responsabili scientifici prendono fino al 20% dei crediti consentiti, e i moderatori un credito per la sessione dove intervengono mentre i tutoraggi varranno un credito ogni 15 ore.

Gli articoli scientifici pubblicati valgono agli autori 3 crediti per primo, secondo e ultimo nome, 2 per gli altri nomi.

Tra le novità anche nuovi crediti per la partecipazione a ricerche e studi clinici: 5 crediti per attività di ricerca o collaborazione alla redazione di linee guida elaborate da enti o istituzioni pubbliche o private o da società scientifiche ed associazioni tecnico-scientifiche per un impegno fino a sei mesi, 10 per impegni fra 6 e 12 mesi e 20 crediti oltre i 12 mesi, «nel caso di partecipazione a trial multicentrici, o se gli studi sono multidisciplinari e vi è data rilevanza anche a medicina di genere, all’età pediatrica, alla comunicazione medico-paziente, ad aspetti deontologici e multi professionali, i crediti salgono a 8 per sperimentazioni fino a 6 mesi, a 16 per impegni tra 6 e 12 mesi e a 32 oltre i 12 mesi».

Gli obiettivi formativi sono saliti a 38, divisi in tecnico professionali, legati alla professione o disciplina di appartenenza; di processo, volti a conferire competenze atte a migliorare la qualità inerente la propria professione o disciplina; e di sistema, volti a conferire competenze trasversali agli operatori sanitari.

Su un fabbisogno teorico di 150 crediti, almeno 60 (40%) devono venire da eventi erogati da provider accreditati. Gli altri 120 devono arrivare da docenze, moderazioni, partecipazioni a ricerche, pubblicazioni e auto-formazione, cioè lettura di riviste scientifiche, capitoli di libri e monografie, manuali tecnici per attrezzature hi tech. Si riconosce un credito l’ora di autoformazione ma per l’auto-formazione i crediti ottenibili non possono superare il 20% del fabbisogno triennale.

Per gli eventi seguiti all’estero, se a cura di provider inseriti nella Lista Eventi Esteri di Formazione-Leef è riconosciuto il 100% dei crediti altrimenti si riconosce il 50% dei crediti indicati in evento ovvero metà dei crediti ricavati applicando il criterio di un credito per ora. Gli esoneri non danno crediti ma riducono l’obbligo formativo individuale di un terzo l’anno.

Esenzione per i professionisti in pensione che esercitano saltuariamente.

Se il professionista vuole far valere esonero od esenzione o conoscere il numero di crediti conseguiti in qualsiasi momento può chiedere l’attestato al Cogeaps. E, se i crediti di un evento non si trovassero più, in tutto o in parte, in prima battuta chiederà al provider lo stato di invio del rapporto dell’evento al Cogeaps; in assenza di feed-back, potrà chiedere a Cogeaps l’inserimento manuale dei crediti inserendo luogo data ed identificativo del provider, producendo attestato di partecipazione ed auto dichiarando il superamento del test.

Flessibilità nelle assunzioni: Decreto PNRR

La commissione Bilancio della Camera ha approvato una proposta di modifica presentata dalla maggioranza tesa a superare le limitazioni previste sul lavoro autonomo e le assunzioni a tempo determinato per gli enti del Servizio sanitario nazionale.

La volontà è quella di superare il limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009, per assumere medici e professionisti sanitari  con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con convenzioni o con co.co.co. e porre fine ai cosiddetti medici gettonisti.

Soddisfazione per il via libera è stata espressa anche dal sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato: “Bene l’approvazione dell’ emendamento, a firma delle forze di maggioranza, al Decreto Pnrr, che facilita le assunzioni di personale sanitario e sociosanitario con contratti flessibili – ha commentato , rappresenta un primo passo verso l’abolizione dei tetti di spesa per le assunzioni di personale su cui il Ministro Schillaci e il Governo Meloni sono da tempo impegnati.

Garante della Privacy multa l’azienda sanitaria non conforme alle Linee guida sul dossier sanitario

Il Garante Privacy ha sanzionato un’ Azienda sanitaria dell’Alto Adige  per non aver configurato correttamente le modalità di accesso al dossier sanitario elettronico. Le verifiche sono iniziate a seguito di alcune segnalazioni che lamentavano il trattamento non corretto di dati personali effettuato tramite il sistema di refertazione delle prestazioni erogate dall’azienda.

Dalle verifiche è emerso che il sistema consentiva l’accesso ad una ampia lista di figure che niente avevano a che fare con il percorso di cura dei pazienti, come il personale amministrativo.

Le“Linee guida in materia di Dossier sanitario” del giugno 2015,  stabiliscono che “il titolare del trattamento deve porre particolare attenzione nell’individuazione dei profili di autorizzazione, adottando modalità tecniche di autenticazione al dossier che rispecchino le casistiche di accesso proprie di ciascuna struttura” garantendo che l’accesso al dossier sia limitato al solo personale sanitario che interviene nel tempo nel processo di cura del paziente”.
Oltre al pagamento della sanzione l’Azienda dovrà immediatamente allineare i propri processi interni alle Linee guida in tema di privacy delle proprie prestazioni sanitarie.

Salute mentale, diritti umani e legislazione: nuove linee guida

L’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Ufficio dell’Alto Commissario per i Diritti Umani hanno annunciato il lancio delle nuove linee guida intitolate  sulla “Salute mentale, diritti umani e legislazione: orientamenti e prassi” che mirano a sostenere i Paesi nella riforma legislativa, con l’obiettivo di porre fine agli abusi dei diritti umani e aumentare l’accesso a cure di salute mentale di alta qualità.

Le linee guida stabiliscono cosa deve essere fatto per accelerare la deistituzionalizzazione e incorporare un approccio comunitario basato sui diritti all’assistenza sanitaria mentale. Ciò include l’adozione di legislazioni per sostituire gradualmente le istituzioni psichiatriche con sistemi inclusivi di supporto comunitario e servizi come il sostegno al reddito, l’assistenza all’alloggio e le reti di supporto tra pari. Porre fine alle pratiche coercitive nell’assistenza sanitaria mentale, come il ricovero involontario, il trattamento forzato, l’isolamento e le restrizioni, è essenziale per rispettare il diritto di prendere decisioni sulla propria assistenza sanitaria e sulle scelte terapeutiche. Inoltre, un crescente corpo di prove dimostra come le pratiche coercitive influenzino negativamente la salute fisica e mentale, spesso aggravando la condizione esistente di una persona mentre la allontanano dai propri sistemi di supporto.

Le linee guida propongono inoltre disposizioni legislative per porre fine alla coercizione nei servizi di salute mentale e garantire il consenso libero e informato come base di tutte le iniziative relative alla salute mentale, anche le più complesse.

Riconoscendo che la salute mentale non è responsabilità esclusiva del settore sanitario, le nuove linee guida sono rivolte a tutti i legislatori e i responsabili delle politiche coinvolti nella redazione, modifica e attuazione della legislazione e forniscono una checklist da utilizzare per valutare se la legislazione relativa alla salute mentale è conforme agli obblighi internazionali in materia di diritti umani, ponendo l’enfasi su un coinvolgimento attivo dei pazienti e loro caregiver per adattare e personalizzare le leggi a circostanze specifiche senza compromettere gli standard dei diritti umani.